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Decreto ingiuntivo

Procedimento ordinario

Procedure cautelari atte alla tutela del credito

Precetto su titoli

Pignoramento mobiliare ed immobiliare con assistenza all’Uffciale Giudiziario

Istanza di fallimento

Insinuazione al passivo fallimentare e attività di recupero

 

Grazie all’esperienza ultra ventennale maturata nella gestione degli insoluti di società di varia forma giuridica e per Clienti che operano su di un vasto territorio come quello del milanese, del pavese e dell’alessandrino, il modus operandi dello Studio si sostanzia nella attuazione di un sistema, che negli anni è risultato vincente nel recupero dei crediti, mediante la massimizzazione della gestione stragiudiziale della vertenza con riduzione degli stessi costi di recupero.

L’attività si sostanzia in varie fasi.

In primis, l’esame dei documenti sul quale si fonda la pretesa creditoria e la valutazione delle concrete possibilità di recupero.

Successivamente, nell’ottica della risoluzione non contenziosa della vertenza, l’invio di una lettera di diffida, per quanto possibile a mezzo pec ovvero a mezzo raccomandata A/R.

Qualora la missiva rimanga priva di positivo riscontro, è cura dello Studio gestire direttamente il rapporto con il debitore e/o i legali di quest’ultimo, anche con idoneo contatto telefonico, al fine di indurlo ad adempiere spontaneamente, valutando l’opportunità di pagamenti dilazionati.

Qualora anche il contatto telefonico non raggiunga l’obiettivo voluto, lo Studio effettuerà un’analisi della solvibilità del debitore, tramite l’accesso alle banche dati, ai pubblici registri e, se del caso, avvalendosi dei report di agenzie specializzate.

All’esito di siffatta indagine, sarà cura dello Studio comunicare al Cliente la convenienza dell’inizio della fase giudiziale di recupero.

Qualora l’indagine sulla solvibilità del debitore abbia esito positivo, si procederà mediante procedimento monitorio ovvero giudizio ordinario.

Ottenuto il titolo esecutivo, lo Studio avvierà tempestivamente l’azione esecutiva nei confronti del debitore su tutto il territorio nazionale.

ditstragiudiziale è una pratica che può far concludere situazioni debitorie in modo veloce erelativam le fasi.

Ricorso per ingiunzione: si concretizza quando il creditore ha un credito

  1. Certo (comprovato da documenti),
  2. Liquido (assodato nel suo importo),
  3. Esigibile (non sottoposto a condizioni e termini).

Nei casi in cui tale credito non abbia tali requisiti,  si dovrà procedere in via ordinaria con atto di citazione.

Precetto su titoli: in presenza di titoli esecutivi (esempio assegni protestati o cambiali) è consentito procedere direttamente all’esecuzione forzata dei beni di proprietà dell’obbligato

Il creditore dovrà intimare all’obbligato entro un termine non inferiore ai dieci giorni di  soddisfare quanto stabilito dal titolo esecutivo.

Qualora il debitore non adempia nel termine intimato si ha facoltà di pignorare tutti i beni dell’insolvente fino al raggiungimento del valore del credito vantato.

Pignoramento dei beni: mediante l’intervento dell’ufficiale giudiziario vengono vincolati i beni del debitore soggetti all’esecuzione forzata.

Sequestro conservativo: viene concesso dal giudice a seguito di un’istanza e rappresenta una misura preventiva atta alla salvaguardia dei beni pignorabili, che possono essere celati durante la fase giudiziaria molto lunga. Per ottenere il sequestro conservativo è necessario che il credito vantato sia ragionevolmente dimostrabile e certo. Una volta riconosciuto il titolo esecutivo, il sequestro conservativo si converte in pignoramento.

Fallimento: è la procedura secondo cui si liquidano le attività presenti nel patrimonio dell’obbligato. Chi fallisce non è il cittadino privato ma la figura dell’imprenditore. Nel fallimento concorsuale sono esclusi i piccoli imprenditori , quelli agricoli, gli enti pubblici, ove è prevista la liquidazione coatta amministrativa, le grandi imprese, ove è prevista l’amministrazione straordinaria.

Con la sentenza di fallimento l’imprenditore insolvente viene privato di tutti i beni (tranne assegni per mantenimento, beni o diritti rigorosamente personali) destinati alla gestione del curatore fallimentare, il quale provvederà personalmente alla vendita.